Evoluzione normativa
La Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani sanitari Italiani (ONAOSI), risalente alla fine dell'800, è un Ente prevido-assistenziale, che su base mutualistica, eroga prestazioni economiche in favore degli orfani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari (e, in particolari circostanze, dei figli di tali sanitari), nonché, ai sensi del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, verso "i contribuenti in condizioni di vulnerabilità".
Con L. 7 luglio 1901, n. 306 i sanitari "agli stipendi di pubbliche amministrazioni" furono assoggettati a contribuzione per il sostentamento e l'educazione del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. Il contributo fu fissato nella misura del 2% dello stipendio base con L. 31 gennaio 1949, n. 21. I sanitari "liberamente esercenti" avevano la facoltà, invece, di iscriversi quali contribuenti volontari.
Il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ha operato la privatizzazione di una serie di enti (tra cui l'ONAOSI) stabilendo espressamente che "gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà delle iscrizione e della contribuzione".
Con l'art. 52, comma 23 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 il legislatore aveva esteso l'obbligo contributivo a tutti i farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari iscritti ai rispettivi albi professionali. La misura del contributo veniva fissata dal Consiglio di Amministrazione "con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti".
L'ampliamento del numero dei contribuenti obbligatori aveva permesso di ridurre sensibilmente (a circa il 50%) il contributo annuo a carico degli iscritti.
La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 485 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) ha restaurato la precedente situazione, stabilendo che "il contributo obbligatorio è dovuto da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti".
Tale disposizione ha ridotto drasticamente i contribuenti obbligatori da circa 465.000 a 146.000.
Con sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo costituzionalmente l'art. 52, comma 23 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 "nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti".
A seguito della sentenza della Consulta, l'art. 29 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222 ha individuato, i parametri ("percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio") cui gli organi della Fondazione devono commisurare l'entità del contributo. E' stata inoltre introdotta una sostanziale riforma statutaria, con l'individuazione di nuove prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità", nonché un riordino degli organi di governo, separando le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza. E' stata inoltre sancita, per la prima volta, la partecipazione democratica al voto di tutti i contribuenti, con la nomina degli organi della Fondazione in carica per il 2011-2016, alla cui elezione sono stati democraticamente chiamati.
Con l'approvazione dell'art. 14, commi 8 e 9, del Decreto Balduzzi del 2012 è stato inoltre colmato un vuoto normativo in materia contributiva ONAOSI. La norma, nello specifico, ha consentito all'Ente di cancellare i crediti contributivi inferiori a 500 euro relativi al periodo 2003-2006 (in realtà fino al 21 giugno 2007 in base alla sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007), quando furono obbligati all'iscrizione ONAOSI anche i medici e gli odontoiatri che non erano dipendenti pubblici.
L'articolo 14, commi 8 e 9, del Decreto Balduzzi riveste un'importanza fondamentale per chiudere una difficile stagione di pesanti contrasti giudiziari e per stabilire in modo chiaro e definitivo il sistema di contribuzione e quindi il sostegno finanziario della Fondazione, favorendo il recupero di un rapporto di fiducia e di trasparenza nei confronti dei contribuenti, dopo anni in cui si erano accumulati vari "grovigli" a livello legislativo e normativo.
La sentenza n. 5675/2013 del TAR del Lazio depositata il 6/6/2013 - dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi del Decreto Balduzzi - ha respinto definitivamente il ricorso di un contribuente della Fondazione che, dall'inizio del 2011, aveva avviato un delicato contenzioso in materia contributiva che riguardava le norme fondanti il sistema di finanziamento dell'Ente, chiedendo d'investire la Corte Costituzionale sulla persistenza, a suo dire, dell'illegittimità dell'Art. 2 lettera e della Legge 306/1901.
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