Situazione normativa dei Contribuenti obbligatori trentennali e vitalizi ONAOSI
Le modifiche statutarie e regolamentari ONAOSI rendono opportuno un riepilogo della condizione normativa dei contribuenti trentennali e vitalizi della Fondazione.
Contribuenti trentennali
Lo Statuto ONAOSI è stato approvato il 9/2/2010 (v. Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8/3/2010): di conseguenza i contribuenti con anzianità contributiva ONAOSI di almeno trenta anni si distinguono in due tipologie:
- Posizioni trentennali maturate entro l'8/2/2010
- Posizioni trentennali maturate a far data dal 9/2/2010
1. Posizioni trentennali maturate entro l'8/02/2010
I sanitari con anzianità contributiva almeno trentennale raggiunta entro l'8 febbraio 2010 compreso (giorno precedente a quello dell'approvazione dello Statuto), e cessati dal servizio entro tale data, mantengono il diritto alle prestazioni e servizi anche senza rinnovare l'iscrizione all'ONAOSI. (v. l'art 3, comma 3 del Regolamento su Prestazioni Servizi Organizzazione ONAOSI approvato il 25/5/2012 - GU 142 del 20/6/2012)
2. Posizioni trentennali maturate a far data dal 9/02/2010
I sanitari già contribuenti obbligatori - compresi quelli con anzianità contributiva trentennale - cessati dal servizio a far data dal 9 febbraio 2010 devono, a pena di inaccoglibilità della domanda, chiedere l'iscrizione volontaria ONAOSI entro due anni dalla cessazione dal servizio (art 24, comma 3 dello Statuto).
La mancata iscrizione volontaria comporta la perdita dello status di contribuente, del diritto alle prestazioni, del diritto di elettorato e l'impossibilità di una nuova iscrizione (art 24 comma 4 dello Statuto).
Le nuove regole per l'iscrizione ONAOSI furono portate a conoscenza degli aventi diritto al voto con l'invio del materiale per le elezioni per il rinnovo degli Organi del 2011. Specifica informativa ai cessati dal servizio pubblico sulle nuove regole è inoltre fornita in uno con l'invito ad iscriversi che viene spedito sistematicamente ai sanitari potenzialmente interessati di cui la Fondazione è a conoscenza.
Contribuenti vitalizi
Il Regolamento della Contribuzione ONAOSI è stato approvato il 6/8/2012 (v. Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27/8/2012). I contribuenti con pregressa anzianità contributiva ONAOSI si distinguono nelle seguenti tipologie ai fini della facoltà d'iscrizione in qualità di vitalizi (versamento "una tantum" invece che annuale della quota):
- (Art. 10 comma 1 Regolamento della Contribuzione). Sanitari con età anagrafica di 67 anni e anzianità contributiva di almeno 15 anni maturate entro il 31/12/2009, che, facendo domanda di iscrizione e versando contestualmente la somma "una tantum" di € 65 entro il 5/10/2012, si iscrivono conservando il diritto:
- di elettorato attivo e passivo,
- alle prestazioni previste per gli aventi causa in caso di decesso (fatto salvo quanto stabilito per i sanitari con 30 anni di contribuzione maturati entro l'8/02/2010 compreso e cessati dal servizio entro la stessa data),
- all'accesso ai servizi della Fondazione,
- all'accesso - ove ne ricorrano le condizioni - alle prestazioni previste per i sanitari in condizioni di fragilità dall'art. 2 co.3 dello Statuto.
- (Art. 5 comma 1 Regolamento della Contribuzione). Sanitari contribuenti obbligatori cessati dal servizio e contribuenti volontari in regola con la contribuzione e che non abbiano rapporti convenzionali in corso con la Pubblica Amministrazione, aventi un’età superiore ai 67 (sessantasette) anni compiuti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento ed in possesso di un’anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) minima di 30 (trenta) anni – in alternativa alle quote annuali – che, a partire dal 1/1/2013, versando “una tantum” € 166,00 (centosessantasei/00), potranno iscriversi conservando il diritto:
- alle prestazioni in caso di decesso
- alle prestazioni ai sensi dell’Art. 6 comma 1, lettere c) e d) dello Statuto
- ai servizi a pagamento della Fondazione
Scarica la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 180 del 4 settembre 2012 [ ]: "Determinazione quota vitalizia di cui all'articolo 5 comma 1 del regolamento della Contribuzione approvato dai Ministeri Vigilanti".
- Regolamento della Contribuzione Deliberato dal CdI ONAOSI il 9 Giugno 2019 - Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019.
(Art. 5 comma 1 Regolamento della Contribuzione). Sanitari contribuenti obbligatori cessati dal servizio e contribuenti volontari in regola con la contribuzione e che non abbiano rapporti convenzionali in corso con la Pubblica Amministrazione, aventi un’età superiore ai 67 (sessantasette) anni compiuti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento ed in possesso di un’anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) minima di 30 (trenta) anni – in alternativa alle quote annuali – che versando “una tantum” € 227,90 (duecentoventisette/90), potranno iscriversi conservando il diritto:- alle prestazioni in caso di decesso
- alle prestazioni ai sensi dell’Art. 6 comma 1, lettere c) e d) dello Statuto
- ai servizi a pagamento della Fondazione
Determinazione misura contributo obbligatorio adottata dal Comitato di Indirizzo con delibera nr. 3 del 2 febbraio 2020 [ ].
CONTENUTO AGGIORNATO AL