Per l'ONAOSI si chiude, grazie al Decreto Balduzzi e alla recente Sentenza del TAR Lazio, una difficile stagione in materia di contenzioso contributivo
La sentenza n. 5675/2013 del TAR del Lazio depositata il 6/6/2013 respinge definitivamente il ricorso di un contribuente della Fondazione che, dall'inizio del 2011, aveva avviato un delicato contenzioso in materia contributiva che riguardava le norme fondanti il sistema di finanziamento dell'Ente, chiedendo d'investire la Corte Costituzionale sulla persistenza, a suo dire, dell'illegittimità dell'Art. 2 lettera e della Legge 306/1901.
Il ricorso attaccava in particolare il Regolamento per la riscossione dei contributi obbligatori e volontari ed era inoltre accompagnato da una richiesta di sospensione di tali provvedimenti, rappresentando un’ulteriore minaccia per la gestione delle attività della Fondazione.
La sentenza del TAR del Lazio, dichiarando l’estinzione del giudizio ai sensi del Decreto Balduzzi, pone fine alle conseguenze di un eventuale sfavorevole pronunciamento con effetti economici potenzialmente devastanti per l’equilibrio finanziario dell’Ente, anche perché il contribuente era sostenuto/assistito nella sua azione contro la Fondazione direttamente dal CODACONS (Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti).
Il Decreto Balduzzi, come è noto, con una specifica norma, finalizzata a chiarire ed integrare quanto già legiferato con il D.L. 159/2007 - ha operato in due direzioni:
- stabilendo definitivamente la misura della contribuzione dovuta dai sanitari obbligatoriamente iscritti all’ONAOSI per il periodo oggetto di contestazione (1.1.2003 - 21.6.2007) e riconfermando che per i periodi successivi a tale data restano fermi i principi ed i criteri contenuti nel già richiamato D.L. 159/2007;
- volendo tutelare l’equilibrio economico dell’Ente ed impedire l’ulteriore esposizione ad immotivate azioni giudiziarie, ha stabilito l’estinzione di ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi relativi al periodo in questione ed ha autorizzato l’Ente a non avviare procedure per la riscossione coattiva di contributi non corrisposti quando l’importo dei medesimi sia inferiore ai 500 €.
L’articolo 14, commi 8 e 9, del Decreto Balduzzi riveste un’importanza fondamentale per chiudere una difficile stagione di pesanti contrasti giudiziari e per stabilire in modo chiaro e definitivo il sistema di contribuzione e quindi il sostegno finanziario della Fondazione, favorendo il recupero di un rapporto di fiducia e di trasparenza nei confronti dei contribuenti, dopo anni in cui si erano accumulati vari “grovigli” a livello legislativo e normativo.
Il presidente Zucchelli, come aveva già avuto modo di dichiarare, ha sottolineato: “Auspico che l'eliminazione del contenzioso contribuisca a pacificare il mondo dei professionisti sanitari e che il clima di rinnovata fiducia permetta alla Fondazione di dedicare tutte le sue forze al proprio compito istituzionale che consiste nell'assistere, nei momenti di maggiore difficoltà, i Sanitari italiani ed i loro familiari.”
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