Esonero contribuzione

Sezione Enti: esonero contribuzione

In data 06 agosto 2012 è stato approvato dai Ministeri Vigilanti il Regolamento della Contribuzione (pubblicazione G.U n.199 del 27/09/2012) disponibile alla sezione Statuto e Regolamenti.

In attuazione del sopra citato Regolamento, con delibera n.253/12 del 29/11/2012 il Consiglio di Amministrazione ha disposto quanto segue:

  1. ULTRATRENTENNALI
    Non trova più applicazione l’esonero contributivo previsto dalla delibera nr. 13 del 20/03/2005 del Consiglio di Amministrazione [ ] per i Sanitari che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un’anzianità contributiva di 30 (trenta) anni, fatti salvi i diritti già maturati nel rispetto del previgente Regolamento;

  2. INVALIDITA’
    Non trova più applicazione l’esonero contributivo previsto dalla delibera nr. 32 del 19/06/2005 del Consiglio di Amministrazione [ ] per i Sanitari che versano in stato di inabilità permanente totale o invalidità civile al 100%;

  3. INABILITÀ TOTALE PERMANENTE
    Sono esonerati dall’obbligo del versamento dei contributi i Sanitari cessati dal servizio per inabilità totale permanente riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia. L’esonero contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’accertamento dell’ invalidità e non costituisce, in assenza degli ulteriori requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti, diritto all’ammissione alle prestazioni.
    Le disposizioni di cui sopra operano con efficacia dal 01 gennaio 2013.


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