Come Accedere

Assistenza agli Assistiti: come accedere

Per scaricare la modulistica, consultare il vademecum con il relativo modello di domanda alla sezione Bandi e Modulistica per assistiti

Accesso alle prestazioni ed ai servizi

Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi occorre formulare apposita domanda, cui dovrà essere allegata, anche tramite le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e successive modifiche e integrazioni), la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti. L'eventuale diritto alle prestazioni e/o servizi decorre dal momento della domanda, previo accoglimento della stessa.

La domanda di prestazioni deve essere sottoscritta:

  1. dall'interessato maggiorenne capace di agire;
  2. nel caso di minori o di interdetti, dal legale rappresentante, previa eventuale autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei casi richiesti dalla legge;
  3. nel caso di inabilitati, dall'interessato e dal curatore congiuntamente, previa eventuale autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ove necessario.

Le erogazioni dei contributi verranno effettuate al maggiorenne, o, in caso di minori, ovvero di interdetti, al/i genitore/i esercente/i la potestà e/o al tutore.

Nel caso di minori con genitori separati i contributi verranno erogati:

  1. al genitore affidatario nel caso di affidamento esclusivo;
  2. al genitore presso cui è collocato il minore nel caso di affidamento esclusivo.

Modalità di erogazione delle prestazioni e degli interventi

  1. Le prestazioni vengono erogate, entro i limiti di bilancio, secondo condizioni e modalità stabilite dagli organi della Fondazione. Le deliberazioni possono prevedere differenziazioni a seconda del tipo di studi o di attività dell'assistito.
  2. Il diritto alle prestazioni a favore degli orfani e dei figli dei sanitari contribuenti si estingue al compimento del 30° anno di età.
  3. Il termine di cui al comma 2 può essere elevato fino al 32° anno di età, esclusivamente per i già assistiti, solo in caso di frequenza di corsi di formazione post laurea.
  4. Il termine di cui al comma 2 può essere elevato anche nei confronti dei soggetti disabili studenti che siano stati ammessi alle prestazioni e che abbiano un grado di invalidità superiore al 74% (settantaquattro per cento), a condizione che si registri un progresso negli studi. Nei casi di cui al presente comma il termine può essere elevato sino al conseguimento di un titolo di studio e, comunque, non oltre il compimento del 40° anno di età.
  5. Le tipologie e le modalità di erogazione degli interventi speciali di cui all'art. 7, e. 1, lettera d) dello Statuto sono fissati con delibere del Consiglio di Amministrazione.

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