Gli Assistiti

Assistenza: gli Assistiti

Ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto:

  1. Hanno titolo alle prestazioni della Fondazione, secondo il Regolamento su prestazioni e servizi:
    1. gli orfani dei contribuenti obbligatori;
    2. gli orfani dei contribuenti volontari che, alla data del decesso, risultino iscritti e in regola con i versamenti dei contributi;
    3. i figli dei contribuenti obbligatori dichiarati totalmente e permanentemente inabili all'esercizio della professione che risultino cancellati dall'albo di appartenenza all'atto della domanda di ammissione alle prestazioni;
    4. i figli dei contribuenti volontari, in regola con i versamenti dei contributi, dichiarati totalmente e permanentemente inabili all'esercizio della professione che risultino cancellati dall'albo di appartenenza all'atto della domanda di ammissione alle prestazioni;
    5. i figli dei contribuenti obbligatori cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie con almeno 60 (sessanta) anni di età e che abbiano, in ogni caso, un minimo di 30 (trenta) anni di contribuzione complessiva e che abbiano mantenuto la contribuzione all'ONAOSI;
    6. i figli dei contribuenti volontari che, avendo un minimo di 60 (sessanta) anni di età, abbiano versato complessivamente, anche come contribuenti obbligatori, il contributo annuale per almeno 30 (trenta) anni e che abbiano mantenuto la contribuzione all'ONAOSI.
  2. Non rientrano tra i soggetti assistiti i figli dei contribuenti viventi che svolgono attività lavorativa di dipendenza e/o di convenzione con soggetti pubblici o privati

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