I contribuenti obbligatori: deducibilità fiscale
Il contributo obbligatorio ONAOSI (l. 7.7.1901 n. 306 e successive modifiche) è deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s. m.) che recita:
"Articolo 10 - Oneri deducibili.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(... omissis ...)
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (... omissis ...)"
Ai sanitari dipendenti il contributo ONAOSI è trattenuto dallo stipendio: quindi non devono indicare l'onere ONAOSI nella propria dichiarazione fiscale in quanto dedotto "a monte" dall'imponibile a cura del datore di lavoro.
Per i non dipendenti la deduzione spettava per il contributo degli anni 2003/2004/2005/2006.
Sulla deducibilità del contributo obbligatorio ONAOSI degli anni 2003/2004/2005/2006 sono stati pubblicati i seguenti articoli:
- "ItaliaOggi" del 19 Maggio 2006;
- "Il Sole 24 ore Sanità" del 12 Giugno 2006.
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